Detrazione degli interessi del mutuo, cosa si può detrarre dal 730/2025?

Nel panorama delle agevolazioni fiscali disponibili per chi acquista un’abitazione, la detrazione degli interessi passivi del mutuo rappresenta indubbiamente uno strumento vantaggioso per i contribuenti. Infatti, non consente solo un risparmio diretto sull’IRPEF, ma può incidere concretamente sul costo totale dell’operazione immobiliare. In che modo?

Lo scopriremo nei prossimi paragrafi: andremo ad analizzare nel dettaglio le modalità con cui è possibile accedere a questo beneficio fiscale, le condizioni richieste, i limiti di spesa e le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Cos’è la detrazione IRPEF per gli interessi del mutuo prima casa?

La detrazione IRPEF per gli interessi passivi del mutuo è una riduzione dell’imposta dovuta concessa a chi ha sottoscritto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.


Il beneficio consiste nella possibilità di portare in detrazione il 19% degli interessi pagati nell’anno fiscale, entro precisi limiti, sia utilizzando il Modello 730, sia tramite il Modello Redditi Persone Fisiche.

L’agevolazione si applica solo alla quota di interessi passivi pagati nel corso dell’anno e non al capitale rimborsato, rendendo fondamentale distinguere le due componenti nel piano di ammortamento.

Qual è il tetto massimo detraibile?

Il limite di spesa su cui applicare la detrazione è fissato a 4.000 euro annui per ciascun contribuente. Di conseguenza, il risparmio massimo ottenibile ammonta a 760 euro (il 19% di 4.000 euro).

Proviamo a fare qualche esempio per rendere tutto più chiaro:

  • Se nel 2024 hai pagato 3.800 euro di interessi passivi, puoi detrarre 722 euro.
  • Se hai sostenuto 5.200 euro di interessi, il tetto massimo resta a 4.000 euro, e la detrazione sarà comunque pari a 760 euro.

Questo limite è individuale: in caso di mutuo cointestato, ciascun intestatario può detrarre fino a 2.000 euro.

Quali sono i requisiti per beneficiare della detrazione degli interessi sul mutuo?

La possibilità di usufruire della detrazione degli interessi sul mutuo non è automatica: è subordinata alla sussistenza di precise condizioni temporali, soggettive e oggettive.

Proviamo quindi a stilare una lista dei requisiti necessari:

  • Finalità del mutuo: deve essere ipotecario e finalizzato all’acquisto della prima casa.
  • Destinazione dell’immobile: la casa deve essere adibita a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari entro 12 mesi dall’acquisto.
  • Tempi tra acquisto e stipula: il mutuo deve essere sottoscritto entro l’anno precedente o successivo alla data di acquisto.
  • Titolarità: il contribuente deve essere intestatario sia del contratto di mutuo che dell’immobile (anche in comproprietà).
  • Modalità di pagamento: gli interessi devono essere stati corrisposti tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno non trasferibile, ecc.).

La detrazione spetta anche se l’immobile è adibito a residenza principale di un familiare, purché si tratti di coniugi, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

Quali mutui danno diritto alla detrazione?

La detrazione IRPEF del 19% non si applica indistintamente a tutti i mutui, ma è riconosciuta esclusivamente per alcune tipologie specifiche previste dalla normativa fiscale.

In primo luogo, la casistica più comune riguarda i mutui ipotecari stipulati per l’acquisto della prima casa, ossia l’abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari. Questo è il caso tipico in cui si può beneficiare della detrazione inserendo gli interessi pagati nel rigo E7 del Modello 730.

Esistono però anche altre situazioni in cui è possibile usufruire dell’agevolazione. Ad esempio, rientrano tra i mutui detraibili anche quelli stipulati prima del 1993, anche se non destinati all’acquisto dell’abitazione principale, purché si tratti di mutui ipotecari. In questo caso, gli interessi vanno riportati nel 730 ai righi E8-E10 con un codice specifico.

Una categoria particolare è quella dei mutui contratti nel 1997, anche non ipotecari, finalizzati a lavori di ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria di immobili, incluse le prime case. Anche qui è prevista una detrazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di destinazione e documentazione.

Dal 1998 in poi, sono detraibili anche i mutui ipotecari accesi per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa. In questi casi, è necessario dimostrare che l’immobile è stato effettivamente adibito a residenza principale nei tempi stabiliti dalla legge e che il mutuo sia effettivamente legato all’intervento edilizio dichiarato.

In tutte queste situazioni, la possibilità di detrarre gli interessi passivi dipende non solo dalla tipologia del finanziamento, ma anche dalla corretta imputazione del codice nella dichiarazione dei redditi e dalla documentazione a supporto fornita dal contribuente.

Cosa accade in caso di mutuo cointestato?

Quando il mutuo è intestato a due o più soggetti, la detrazione viene suddivisa in base alla quota di intestazione e alla titolarità dell’immobile.

Come funziona la detrazione degli interessi del mutuo in questo caso specifico?

  • Ognuno detrae solo la propria quota.
  • Se uno dei due è a carico fiscalmente, l’altro può detrarre l’intero importo.
  • In caso di separazione legale, la detrazione resta valida fino a quando non interviene la sentenza di divorzio annotata nei registri.
  • In caso di divorzio con figli nell’immobile, il genitore non residente può continuare a detrarre la propria quota, se l’immobile resta a disposizione dei familiari.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025

Una delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda la riforma dell’IRPEF, ovvero l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Per comprendere come queste modifiche possano influenzare le detrazioni fiscali — incluse quelle relative agli interessi passivi del mutuo — è necessario fare un passo indietro e chiarire cosa si intende per scaglioni IRPEF.

Cosa sono gli scaglioni IRPEF?

L’IRPEF è un’imposta progressiva: ciò significa che l’aliquota aumenta all’aumentare del reddito. Per applicare correttamente questa tassazione, il legislatore suddivide il reddito complessivo annuo del contribuente in fasce (o scaglioni), ciascuna delle quali è soggetta a un’aliquota percentuale diversa.

Fino al 2024 erano in vigore quattro scaglioni IRPEF, ma a partire dal 1° gennaio 2025 la riforma fiscale ha ridotto il numero degli scaglioni da quattro a tre, con l’obiettivo di rendere il sistema più semplice e incentivare il reddito medio.

I nuovi scaglioni IRPEF in vigore nel 2025

Ecco come si presenta la nuova struttura degli scaglioni IRPEF per il 2025:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    Questo primo scaglione include la maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. L’aliquota è scesa rispetto al 25% precedentemente applicato per la fascia 15.001–28.000 euro, generando un risparmio fiscale fino a 260 euro annui.
  • 35% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro
    Su questa fascia intermedia si applica una tassazione più elevata, ma in linea con il passato. È la classe fiscale in cui rientra una larga fascia della popolazione con redditi medio-alti.
  • 43% per i redditi oltre 50.000 euro
    Si tratta della fascia più alta, soggetta all’aliquota massima prevista. In questa categoria ricadono i contribuenti a reddito elevato, che vedranno confermato un prelievo fiscale consistente.

Dove vanno inseriti gli interessi del mutuo nel Modello 730/2025?

Uno degli aspetti più delicati della detrazione degli interessi passivi del mutuo riguarda la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare del Modello 730, che resta lo strumento principale utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati per il calcolo e il versamento dell’IRPEF.

Il Quadro E: la sezione dedicata agli oneri detraibili

All’interno del Modello 730, gli interessi passivi sui mutui vanno indicati nel Quadro E, che raccoglie le spese che danno diritto a detrazione. Più precisamente, le informazioni relative ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale devono essere riportate nel rigo E7.

In questo rigo devono essere indicati non solo gli interessi passivi, ma anche tutti gli oneri accessori detraibili legati al mutuo (come perizia, istruttoria, spese notarili per la stipula del contratto, ecc.). È fondamentale inserire in questo campo solo le spese effettivamente sostenute nel corso del 2024, secondo il cosiddetto criterio di cassa, ovvero il principio per cui rileva la data del pagamento, e non la scadenza della rata.

Distinzione tra Colonna 1 e Colonna 2

Il rigo E7 si articola in due colonne, ciascuna con una finalità ben precisa:

  • Colonna 1: riservata agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi a mutui stipulati entro il 31 dicembre 2021. In questa colonna devono essere riportati gli importi indicati anche nella Certificazione Unica (CU) del contribuente con il codice onere “7”.
  • Colonna 2: destinata agli interessi e agli oneri di mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 in poi, incluse le operazioni di surroga, accollo, subentro o rinegoziazione del mutuo originario. In questo caso, i dati vanno inseriti utilizzando il codice onere “48” presente nella sezione “Oneri detraibili” della CU.

Questa distinzione temporale è importante perché consente all’Agenzia delle Entrate di tracciare correttamente la natura del mutuo e applicare eventuali restrizioni o controlli automatici.

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