Sicurezza nelle piscine, ecco cosa cambia da agosto 2026

Gli ultimi terribili incidenti in Italia, che hanno visto la morte di alcuni bambini risucchiati dagli impianti di aspirazione, hanno portato il governo ad inasprire le misure di sicurezza nelle piscine. La Camera dei Deputati ha dato il via libera all’inserimento di una norma specifica all’interno della legge di conversione del Decreto Sport (decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108).

Quali sono le novità sulla sicurezza delle piscine?

Il via libera definitivo del Senato è atteso nei primi giorni di agosto e comunque entro il 9 agosto 2026 e le disposizioni diventeranno efficaci con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

La novità di maggior rilievo riguarda la messa a norma di:

  • bocchette di aspirazione;
  • grate posizionate sul fondo piscina;
  • condotti di ricircolo del fluido.

Nell’immaginario comune la forza di risucchio esercitata dai motori di filtrazione viene spesso sottovalutata. Quando l’impianto idraulico lavora ad ampi volumi, si genera una marcata depressione in prossimità dei punti di captazione.

In assenza di accorgimenti idonei, tale pressione causa il cosiddetto “effetto ventosa“, una spinta depressiva capace di bloccare saldamente masse pilifere, lembi di stoffa dei costumi e persino parti anatomiche delle persone presenti in piscina.

Per comprendere la dinamica in termini semplici, si può pensare all’aspiratore di casa: ostruendone il condotto con il palmo della mano, la forza del vuoto interno crea una presa immediata e difficile da staccare. All’interno di una vasca, dove la quantità d’acqua movimentata dalle elettropompe è enormemente superiore, la pressione di risucchio diventa talmente intensa da impedire al bagnante di riemergere per respirare.

Le nuove prescrizioni impongono che l’intera architettura di filtrazione sia concepita, costruita e mantenuta così da annullare ogni forma di vortice o depressione pericolosa.

Che cosa cambia con le nuove norme?

Con le nuove norme in materia di sicurezza nelle piscine saranno stabiliti nuovi parametri per i seguenti aspetti:

  • potenza e portata delle pompe, ovvero il bilanciamento della forza esercitata dai motori in rapporto alla superficie della vasca;
  • velocità del flusso. Verrà controllato il ritmo con cui l’acqua viene richiamata attraverso i punti di scarico;
  • geometria e frazionamento delle uscite, ovvero ladisposizione delle aperture per evitare la concentrazione del vuoto su un unico punto;
  • condizioni e tipologia delle grate. I tecnici verificheranno l’integrità strutturale delle coperture di protezione;
  • meccanismi di sicurezza integrati, ovvero l’adozione di valvole di sfiato o interruttori automatici capaci di disattivare i motori in caso di ostruzione anomala.

In caso di mancato rispetto delle condizioni operative appena elencate, il provvedimento arriva a contemplare la chiusura immediata della piscina.

Quali impianti sono tenuti ad adeguarsi?

L’intervento normativo individua in modo specifico le realtà tenute a conformarsi ai nuovi requisiti tecnici. L’obbligo riguarda nello specifico:

  • piscine pubbliche: impianti comunali, demaniali o statali destinati alla collettività;
  • piscine private aperte al pubblico: spazi commerciali accessibili liberamente o tramite l’acquisto di un titolo d’ingresso;
  • piscine ad uso collettivo: strutture collocate all’interno di complessi ricettivi, turistici o sportivi, quali alberghi, hotel, villaggi vacanza, resort, campeggi, palestre e circoli ricreativi adibiti all’accoglienza di ospiti e tesserati.

Le nuove norme valgono anche per le piscine condominiali?

La formulazione del Decreto Sport fa esplicito riferimento agli impianti pubblici e a quelli ad uso collettivo (come quelli alberghieri), ma non cita apertamente le piscine condominiali.

Questa lacuna nasce dalla storica frammentazione della materia. L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 inserisce le vasche condominiali in un gruppo autonomo (la categoria “b”), distinto dalle strutture ad uso collettivo (categoria “a/2”, comprendente hotel e palestre).

In questo modo, l’Accordo del 2003 ha lasciato la disciplina di dettaglio alle singole amministrazioni regionali, le quali hanno emanato negli anni provvedimenti territoriali non sempre coerenti in materia di procedure autorizzative, controlli sanitari e presenza del personale di salvataggio.

L’assenza di un richiamo letterale nel Decreto Sport genera dunque un dubbio interpretativo: la chiusura immediata si applica fin da subito anche ai condomìni?

L’introduzione del Disegno di Legge Quadro per le piscine

L’introduzione del Disegno di Legge Quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine (DdL A.C. 2576) attualmente all’esame del Parlamento chiarirà sicuramente tutti gli aspetti ad oggi non sufficientemente regolamentati.

Anche per quanto riguarda le piscine ad uso condominiale, questo provvedimento stabilirà regole uniformi per tutto il territorio nazionale e chiarirà la posizione degli spazi d’acqua nei palazzi, mediante alcuni punti chiave:

  • esclusione dalla categoria domestica: il testo stabilisce con chiarezza che le piscine condominiali non possono mai essere assimilate alle “piscine domestiche” (riservate a un solo nucleo familiare o a un’abitazione singola);
  • nascita della sottocategoria A2.5: viene creata una tipologia specifica riservata a “strutture ad uso di più unità abitative”, ovvero condomìni, supercondomìni e consorzi di fabbricati;
  • estensione degli obblighi di sicurezza: i requisiti previsti per gli impianti ad uso pubblico in materia di igiene dell’acqua, dispositivi di primo soccorso, sicurezza delle bocchette e verifiche sanitarie verranno estesi in maniera puntuale anche al settore condominiale.

A chi spetta la gestione della sicurezza nelle piscine condominiali?

Al momento, in base ai principi generali sanciti dal nostro Codice Civile, spetta all’amministratore di condominio la responsabilità di vigilare sulla conservazione e sul corretto utilizzo delle parti comuni dell’edificio.

Con l’approvazione della Legge Quadro l’amministratore di condominio verrà affiancato da altre figure. Osserviamole nello specifico:

  • Il gestore dell’impianto. Questa figura coincide sempre con l’amministratore, il quale continua ad avere la responsabilità gestionale della piscina e il dovere di garantirne l’utilizzo sicuro da parte dei residenti;
  • Il responsabile della piscina. Tale figura sarà deliberata dall’assemblea condominiale e si occuperà della vigilanza operativa e del controllo interno;
  • Il responsabile degli impianti tecnologici. L’amministratore avrà la facoltà di delegare, mediante un atto scritto, la conduzione meccanica, il trattamento chimico e la manutenzione periodica a un tecnico o a un’impresa specializzata del settore.

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