
Agevolazioni prima casa 2025: un anno in più per vendere l’immobile già posseduto
L'ultima legge di Bilancio ha introdotto alcune novitĂ per le agevolazioni prima casa per il 2025: scopri che cosa...
Leggi di piùIn ambito immobiliare si fa sempre molta attenzione ai costi e alle imposte spettanti all’acquirente.
Ma invece esistono anche tasse e costi relativi per chi deve vendere una casa?
Dietro la stipula dell’atto di compravendita si nasconde un sistema articolato di norme fiscali che regolano il trattamento delle imposte sul venditore. Nella maggior parte dei casi non si è tenuti a versare tasse, ma in alcuni casi specifici la legge prevede l’applicazione di imposte.
A fare la differenza sono diversi fattori: il tempo trascorso dall’acquisto, il tipo di immobile, l’eventuale uso come abitazione principale (ovvero 1a casa), e la modalità con cui si è ottenuta la proprietà (acquisto, eredità , donazione).
Nelle prossime righe analizzeremo tutti questi aspetti ed individueremo quali sono le tasse da pagare quando si vende un immobile, chi le paga, e quali sono i costi accessori da mettere in conto.
Il primo nodo da sciogliere è la presenza o meno di plusvalenza, ovvero il guadagno realizzato vendendo l’immobile a un prezzo superiore rispetto a quanto speso per acquistarlo. Il guadagno si calcola come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, aumentato di tutte le spese sostenute e documentate (notarili, ristrutturazioni, imposte iniziali).
Tuttavia, la plusvalenza non è sempre tassata. In linea generale, la tassazione si applica solo se la vendita avviene entro 5 anni dall’acquisto. Superato questo periodo, l’operazione non è considerata speculativa e quindi non soggetta a imposta.
In sintesi:
Se la vendita genera una plusvalenza tassabile, il venditore può scegliere tra due regimi fiscali, ovvero la tassazione ordinaria IRPEF oppure l’imposta sostitutiva.
Nella prima fattispecie la plusvalenza viene sommata al reddito complessivo del contribuente e tassata secondo le aliquote IRPEF progressive:
La plusvalenza va indicata in dichiarazione dei redditi come “reddito diverso”.
In alternativa, si può optare per l’imposta sostitutiva al 26%, da versare direttamente al notaio al momento del rogito. L’opzione va esplicitamente dichiarata nell’atto. Il notaio si occuperà del versamento e della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’imposta sostitutiva è spesso più conveniente, soprattutto per chi ha redditi alti. Tuttavia, non si applica alla vendita di terreni edificabili, che restano tassati con le aliquote IRPEF ordinarie.
Il trattamento fiscale cambia in base a quanto tempo è passato dall’acquisto e se è stato usato l’immobile come prima casa o meno.
Se sono trascorsi più di cinque anni dall’acquisto, non si pagano imposte sulla plusvalenza. Questo vale anche se in fase di acquisto sono state ottenute le agevolazioni “prima casa”.
Al contrario, vendere prima dei cinque anni può comportare:
Le regole per la seconda casa seguono lo stesso schema, ma senza le esenzioni legate alla residenza o al riacquisto. In particolare:
Non è rilevante se l’immobile è stato effettivamente utilizzato o meno: la tassazione dipende solo dal tempo e dal guadagno.
La modalità con cui si è acquisita la casa incide direttamente sul regime fiscale della vendita. Osserviamo, ad esempio, quali sono i costi relativi alla vendita di un immobile ricevuto in eredità :
La tassazione sulla vendita si applica solo se l’eredità riguarda terreni edificabili, che sono sempre soggetti a tassazione in caso di plusvalenza.
Se invece un immobile ricevuto in donazione viene venduto entro 5 anni dal momento in cui il donante lo aveva acquistato, la tassazione si applica calcolando la plusvalenza rispetto al prezzo pagato dal donante, e non al valore della donazione.
Se sono passati più di 5 anni dalla data di acquisto originaria del donante, nessuna imposta è dovuta.
Le spese notarili sono di norma a carico dell’acquirente, come stabilito dal Codice Civile. Tuttavia, le parti possono concordare diversamente inserendo una clausola nell’atto.
Il venditore può trovarsi a sostenere:
Chi vende casa deve mettere in conto anche una serie di costi preliminari:
Alcune tipologie di immobili seguono regole specifiche. Diamo brevemente un’occhiata a cosa dice la normativa in merito ai terreni edificabili, agricoli e i fabbricati.
La plusvalenza è sempre tassata, anche dopo 5 anni e anche se l’immobile è pervenuto per successione o donazione. Il valore di acquisto può essere rivalutato tramite perizia giurata.
Tassazione solo se venduti entro 5 anni dall’acquisto. Esenti se ereditati.
Se non sono ancora completati, sono assimilati a terreni edificabili, quindi la plusvalenza è sempre tassata.
In presenza di lottizzazione approvata (cioè un piano edilizio con più unità abitative), la tassazione è sempre dovuta. Il guadagno è tassabile anche se la vendita avviene dopo molti anni o dopo una successione.
➤ Devo dichiarare la vendita nel 730?
No, a meno che non si sia generata una plusvalenza tassabile da indicare come “reddito diverso”.
➤ Se vendo prima dei 5 anni, perdo le agevolazioni?
Sì, salvo riacquisto di altra prima casa entro 24 mesi.
➤ Posso evitare la tassazione se ho vissuto nella casa?
Sì, se la casa è stata residenza principale per la maggior parte del tempo tra acquisto e vendita.
➤ La tassazione avviene sull’intero ricavo?
No. Si tassa solo la plusvalenza, cioè il guadagno effettivo.
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