Agevolazioni prima casa 2025: un anno in più per vendere l'immobile già posseduto
L'ultima legge di Bilancio ha introdotto alcune novità per le agevolazioni prima casa per il 2025: scopri che cosa...
Leggi di piùIn una città come Roma, dove trovare un parcheggio per strada risulta quasi una mission impossible, avere a disposizione un proprio box auto rappresenta un vantaggio alquanto rilevante. C’è un motivo in più per orientarsi verso l’acquisto di un garage: il bonus box auto. Di cosa si tratta e chi ne può usufruire?
Nelle prossime righe entreremo nel dettaglio della detrazione fiscale in corso di validità. Osserveremo da vicino i requisiti per ottenerla e a quanto ammonta l’agevolazione.
Il bonus box auto rientra tra le detrazioni Irpef previste per il recupero del patrimonio edilizio e si applica ai box e ai posti auto pertinenziali. La detrazione si fonda su una regola precisa: il parcheggio deve essere posto al servizio di un’unità abitativa.
In altre parole, non si parla di un immobile autonomo acquistato come semplice investimento, ma di un bene accessorio legato alla casa. In sostanza, la normativa dice espressamente che per accedere al bonus box auto deve essere presente un vincolo di pertinenzialità con l’immobile.
Questo legame deve risultare in modo chiaro dall’atto di acquisto;
Senza questo collegamento formale e sostanziale con la casa, la detrazione non è riconosciuta.
I casi in cui si può accedere al bonus box auto sono sostanzialmente due.
Il primo riguarda l’acquisto di un immobile residenziale e box o posti auto pertinenziali di nuova realizzazione.
Il secondo caso è l’acquisto di box o posti auto di nuova costruzione da destinare come pertinenza di un’abitazione che invece già si possiede.
Il beneficio è ammesso solo se il box o posto auto è pertinenziale a un’abitazione. In questo caso, le spese di realizzazione dovranno essere comprovate da una specifica attestazione del venditore che certifichi i costi di realizzazione.
Il bonus box auto non si applica a qualsiasi garage o posto auto. L’agevolazione è riconosciuta solo in presenza delle condizioni di cui abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti; quindi, basta che venga meno uno dei requisiti essenziali perché la detrazione non sia ammessa.
La detrazione è prevista per la realizzazione di nuovi box o posti auto pertinenziali e, ai fini del beneficio, per “realizzazione” si intendono solo interventi di nuova costruzione. Questo significa che non tutte le operazioni edilizie che portano alla creazione di un’autorimessa danno diritto al bonus.
Come già accennato nei paragrafi precedenti, la detrazione non si applica all’intero prezzo di acquisto del box, ma solo alle spese di costruzione.
Quando il box viene acquistato dall’impresa costruttrice, è quindi necessario che il venditore rilasci un’attestazione specifica in cui siano indicati i costi imputabili alla realizzazione del parcheggio. Solo questa parte della spesa può essere portata in detrazione, mentre restano escluse le altre componenti del prezzo e gli eventuali oneri accessori.
Lo stesso principio vale anche quando abitazione e box vengono acquistati insieme: il beneficio riguarda esclusivamente la quota riferibile alla costruzione del box o posto auto, purché adeguatamente documentata.
Per i box o posti auto destinati a pertinenza della prima casa, la detrazione è pari al 50% delle spese ammesse.
Il calcolo va effettuato su un limite massimo di 96.000 euro, soglia complessiva che può comprendere anche altri interventi edilizi realizzati sullo stesso immobile. L’importo detraibile deve poi essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Questo significa che il vantaggio fiscale non si recupera in un’unica soluzione, ma si distribuisce nel tempo, incidendo sulle dichiarazioni dei redditi dei dieci anni successivi.
Nel caso in cui il vincolo di pertinenza si riferisca ad una seconda casa l’agevolazione si riduce al 36% sempre su limite massimo di spesa di 96.000 euro.
La detrazione per il box auto non spetta automaticamente a chiunque partecipi all’operazione, ma al soggetto che possiede i requisiti richiesti e che sostiene effettivamente la spesa agevolabile. Il punto, quindi, non è solo capire a chi è collegato il box, ma anche chi risulta fiscalmente titolato a portare in detrazione i costi di costruzione ammessi. La risposta è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 17 e del 26/06/2023, chiarisce una volta per tutte i requisiti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni fiscali.
Prendiamo, a titolo di esempio, il caso più lineare: quello del proprietario dell’abitazione a cui il box o il posto auto è pertinenziale. Se acquista dall’impresa costruttrice oppure sostiene le spese per la nuova costruzione del parcheggio pertinenziale, può beneficiare della detrazione nei limiti e alle condizioni previste.
Accanto al proprietario, l’agevolazione può spettare anche al familiare convivente che abbia sostenuto concretamente la spesa. Si tratta di un passaggio importante, perché nelle operazioni immobiliari capita spesso che il pagamento non venga effettuato esclusivamente dall’intestatario dell’immobile. In questi casi, però, non basta la sola convivenza: serve che dalla documentazione emerga in modo chiaro chi ha sostenuto il costo e in quale misura.
Lo stesso principio vale per il convivente di fatto. Anche questo soggetto può usufruire della detrazione, a condizione che abbia effettivamente pagato la spesa agevolabile e che tale circostanza risulti dagli atti fiscali e contabili dell’operazione. In altre parole, il diritto al beneficio non deriva semplicemente dal rapporto personale con il proprietario, ma dal fatto che il convivente ha contribuito materialmente ai costi del box pertinenziale.
Dal punto di vista pratico, questo significa che la fattura e gli altri documenti devono essere coerenti con il soggetto che intende utilizzare la detrazione. Se la spesa è sostenuta da un familiare convivente o da un convivente di fatto, la quota pagata deve risultare in modo preciso. La corretta imputazione della spesa è quindi di vitale importanza, in quanto consente di individuare senza incertezze il beneficiario dell’agevolazione.
Il bonus viene recuperato in dieci quote annuali di pari importo, ma cosa succede se il proprietario decide di venderlo prima della scadenza del periodo citato?
Il beneficio non si perde automaticamente: la sua evoluzione dipende da ciò che è stato previsto nell’atto di cessione.
Se nell’atto di vendita viene indicato espressamente che le rate residue restano al venditore, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a portarle in detrazione anche dopo la cessione del box.
Al contrario, se nell’atto non viene inserita alcuna previsione specifica, la detrazione residua può trasferirsi all’acquirente. Il trasferimento, però, non è automatico in senso assoluto e richiede che il box continui a essere destinato come pertinenza di un immobile residenziale intestato all’acquirente. In altre parole, il passaggio delle quote residue ha senso solo se il garage conserva la funzione pertinenziale che giustifica l’agevolazione.
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