Comprare casa in costruzione, come tutelarsi

Data inserimento 09/04/2018 - 11:10


Comprare casa in costruzione, come tutelarsi

Con l’obiettivo di tutelare le persone fisiche che acquistano una casa in corso di costruzione, la legge ha approntato una serie di cautele e di protezioni a favore dell’acquirente, per proteggerlo dai rischi che possono presentarsi.

Comprare casa in corso di costruzione, scegliere professionisti del settore

Il primo consiglio che va dato all’acquirente in caso di acquisto di una casa in corso di costruzione , è senza dubbio  quello di rivolgersi a Società di provata esperienza nel settore immobiliare.

Per gli immobili in corso di costruzione, l’entrata in vigore del  Decreto Legislativo 122/2005, ha introdotto una serie  di tutele. E’ previsto innanzitutto che i contratti preliminari siano redatti con criteri di trasparenza e con chiara indicazione delle caratteristiche costruttive dell’immobile.

Garanzie per chi compra casa

Ma la novità più importante introdotta dall’entrata in vigore del Decreto,  è l’obbligo per il costruttore di fornire all’acquirente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, una fideiussione bancaria o assicurativa, che tuteli l’acquirente per le somme versate prima del rogito. Se non viene rilasciata la fideiussione, l’acquirente può chiedere l’annullamento del contratto preliminare sottoscritto e la restituzione di quanto sino ad allora versato, oltre al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Acquistare casa nuova, assicurazione rilasciata dal costruttore

Inoltre, al momento del contratto definitivo di compravendita, il costruttore dovrà rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che per dieci anni, copra i rischi derivanti da rovina dall’edificio e da gravi difetti costruttivi, la cosiddetta “decennale postuma”.

Mutuo edilizio, con o senza accollo

E infine è  stato previsto sempre dallo stesso  Decreto Legislativo, che in caso di mutuo edilizio richiesto dal costruttore, il mutuo e la relativa ipoteca siano stati frazionati; infatti il Notaio non potrà procedere alla stipula degli atti di compravendita, se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto al frazionamento del mutuo e alla cancellazione dell’ipoteca per le compravendite senza accollo di mutuo o al frazionamento della stessa per le compravendite con accollo di mutuo.